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Testo Unico del Vino, ecco cosa cambia – con Gianluigi Biestro di Vignaioli Piemontesi

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Testo Unico del Vino. Dopo due anni e mezzo di lavori l’Italia da fine novembre si è dotata di un ambizioso quadro normativo per tutto il settore. Novanta articoli che mandano in pensione, riassumendoli per lo più, diversi altri testi tra i quali quello sulle disposizioni sanzionatorie, la legge Collavini del 2006 n.82 sull’OCM, la legge 2010 n. 61 sulle denominazioni di origine.

Chi sottolinea le debolezze del dispositivo spiega che, nei dettagli, molto è rimandato ai 20 decreti attuativi attesi entro l’anno.

Chi ne commenta la rilevanza fa riferimento al tentativo di semplificare e alla sintesi delle posizioni, al fatto che la legge nasce da un tavolo comune a cui si sono seduti il controllore centrale, i produttori tutti (i big dell’industria e i piccoli e medi che fanno l’80% del vino italiano), le organizzazioni commerciali e interprofessionali.

Ma cosa cambia davvero per con il nuovo testo unico del vino?

Gianluigi Biestro, direttore di Vignaioli Piemontesi, la più grande Associazione di produttori vitivinicoli d’Italia, passa in rassegna vari aspetti toccati dal testo unico del vino: vigneti, fascette ed etichette, trasparenza, registro digitale, molto altro. Parla anche del nuovo “ravvedimento operoso” appena introdotto anche nel vino e che sta facendo discutere il settore.

Per i controlli per esempio si sta cercando di passare da un sistema sanzionatorio puro ad un sistema in cui si avvisa il produttore. ‘Ravvedimento operoso’ in sostanza vuol dire che se mi accorgo di aver fatto un errore posso io stesso segnalarlo. Se lo faccio ho una sanzione ridotta di cinque volte.

Note alla puntata:

Gianluigi Biestro, direttore di Vignaioli Piemontesi

Testo Unico del vino, il documento sul sito del Ministero

Puoi ascoltare l’intervista audio, cliccando in alto in questo articolo. Qui sotto c’è la completa trascrizione.

Stefano: Benvenuto, Biestro.

Biestro: Buongiorno a tutti.

Stefano: Allora, Gianluigi Biestro, albese, editore di Vignaioli Piemontesi, che è la più grande associazione di produttori vitivinicoli in Italia – ci sono oltre 400 soci, mi corregga se sbaglio, in 48 cantine cooperative – dentro, oltre 6000 aziende vitivinicole, con 382 aziende individuali, di fatto. Poi, fa parte del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, Presidente Unavini, insomma, anche altri incarichi negli organismi di tutela e valorizzazione del vino italiano. Quindi, ecco, Biestro, la sentiamo molto volentieri oggi perché così ci aiuta a capire… lei che è così da sempre in contatto con le esigenze e la vita dei nostri produttori, ci aiuta a capire l’impatto che può avere questo Testo Unico del vino. Dunque, giusto per introdurre la questione: da fine novembre abbiamo questo nuovo Testo Unico, il Ministro Martina dice che c’è un taglio alla burocrazia, per un settore che vale oltre i 14 miliardi di euro – qualcuno ha stimato novanta articoli che di fatto mandano in pensione 4000 pagine di altre leggi e provvedimenti, un lungo iter dalla primavera del 2014… insomma, un tentativo ambizioso di semplificare e che segna l’Italia un po’ come il primo paese in Europa che fa questo tipo di accorpamento in un unico strumento legislativo per un intero settore. Ecco quindi, adesso chiedo a Lei di aiutarci ad introdurre il Testo Unico, partendo, direi, dalle cose che non valgono più. Il Testo Unico manda in pensione un po’ di cose, non è così?

Biestro: Sì. Intanto, mette insieme il titolo. Noi lo semplifichiamo in testo unico, in realtà non è così lineare, nel senso che il titolo è “Disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino”. In sostanza, si è divenuti a una semplificazione, e si sono messe insieme, abrogando 4-5 decreti legislativi – principalmente quello delle disposizioni sanzionatorie, del 10 agosto 2000, il 260; la Legge Collavini e il decreto sostanzialmente delle DOC: il Decreto Legislativo n.61 del 2010. Quindi in grosso, il Testo Unico del Vino vuole sostanzialmente essere un approccio più chiaro e semplificato a tutta la materia legislativa del vino, che parte dal vigneto e arriva non solo alla cantina, arriva proprio anche alla commercializzazione con i controlli e tutto quanto ne consegue.

Stefano: Certo, quindi una legge che impatta tutto il settore, come si diceva, perché poi noi sappiamo che parlare del settore del vino vuole anche parlare di un settore in fatto omogeneo. Questa materia rinvia, per altro, come tutti i testi unici, ad una serie di decreti attuativi che verranno, giusto? Ci sono venti decreti, che dovrebbero entrare in funzione entro un anno dal testo unico: ci spiega meglio questo passaggio?

Biestro: Sì, questo è un po’ una debolezza per certi versi, ma ha la possibilità di mettere a punto le misure con maggior calma. In buona sostanza, c’erano posizioni non uniformi della filiera su alcune posizioni e da allora, per poter chiudere un decreto, e dare un’opportunità a livello legislativo di messa a punto complessiva, si è scelto di fare questo testo, di dare alla luce il Testo Unico del Vino con l’impegno di andare a rivedere, a livello di documento – nel tempo e, per la precisione, come ha detto giustamente Lei, nell’arco di un anno – nei particolari, per andare a decretare su ogni singolo argomento che si ritiene di dover affrontare andando ad un rimando a dei decreti attuativi. E praticamente sono disseminati su tutto il Testo Unico: si parte dall’Art. 4, dove ci sono le disposizioni generali, e si arriva a tutti i decreti attuativi per le sanzioni… Sì, in sostanza si sono date delle linee di principio, non è che si sia… però le linee di principio devono essere rese pratiche con questi decreti attuativi, sostanzialmente.

Stefano: Senta, allora ci aiuti a capire con degli esempi quello che invece già cambia, insomma. Io l’ho ascoltata qualche giorno fa proprio presso la sede dei Vignaioli Piemontesi, fare un excursus selezionando alcuni punti e spunti, muovendo proprio dagli articoli del Testo Unico che impattano fin da oggi con la vita dei produttori. Rifacciamo questa ricognizione al volo: per esempio, i vigneti eroici e storici – si occupa anche di questo, anche, il Testo Unico, no?

Biestro: Sì, e anche qui, l’Art. 7 rimanda proprio ai criteri di individuazione dei vigneti eroici. Sostanzialmente, il Testo Unico del Vino specifica e dà un’attenzione ai vigneti situati in aree soggette a rischio idrogeologico o avente particolare pregio paesaggistico/storico/ambientale, però non delimita e determina quali sono esattamente. Qui probabilmente un decreto andrà a identificare la pendenza, le caratteristiche che devono avere certi vigneti per essere definiti “eroici”, e chiaramente il Testo Unico non prevede nessun tipo di finanziamento o impegno finanziario: quando si entrerà in merito, probabilmente bisognerà prevedere anche qualche aspetto che riguardi anche la parte finanziaria, di eventuali finanziamento a determinati vigneti, a determinate condizioni. Poi, sempre per quel che riguarda il vigneto, all’Art. 35 c’è tutta la parte che riguarda il supero e che consente, per le denominazioni di origine… In passato finora, per le denominazioni di origine, potevano essere riclassificate a DOC o a IGT solo loro, sostanzialmente. D’ora in avanti, ammesso anche l’utilizzo dei superi di una DOP per andare ad un’altra DOC.

Stefano: Facciamo un esempio.

Biestro: Ecco, per essere molto chiari: noi potevamo fare la scelta da Barolo a Langhe e Nebbiolo, da Barolo a comunque a una denominazione di origine Barolo, che è un DOCG, a una denominazione di origine controllata. In futuro potremo partire da una denominazione di origine controllata – tipo ad esempio il Barbera d’Alba, che non è ancora DOCG , è DOC – e dal Barbera d’Alba si potrà scendere a Langhe e Nebbiolo utilizzando i superi del Barbera d’Alba. Questa, cosa che non era attualmente ammessa. C’è ancora un passaggio fondamentale, che è quello che la DOP, quella che noi definiamo “di irritabilità”, quella che sta di sotto e che deve essere di più ampia estensione – per cui parliamo di Barolo, andiamo a Langhe, al limite si va in Piemonte, tanto per dare un esempio della limitazione territoriale: quella ricaduta, però, deve – è prevista in una recente circolare ministeriale, ed è stato ufficializzato anche nel Testo Unico, che quella ricaduta deve essere interpellata. Mentre, l’IGT, cosa che noi in Piemonte non abbiamo, la ricaduta per IGT è sempre consentita.

Stefano: Ok. Quindi, in caso di IGT non servirà più nessun altro provvedimento, mentre negli altri casi i disciplinari dovranno prevedere sostanzialmente anche questa possibilità.

Biestro: I disciplinari, dove si va a ricadere, dovranno prevederla. Dovrà essere previsto esplicitamente nel disciplinare.

Stefano: Bene. L’ho poi sentita parlare di sanzioni: su questo che novità abbiamo?

Biestro: In sostanza, più che altro si sta cercando, per quel che è possibile, di passare da un sistema sanzionatorio puro ad un sistema dove viene sostanzialmente avvisato il produttore, e quindi dandogli delle indicazioni. Innanzitutto, prima di arrivare a sanzionare ti avviso, nel senso che in una qualche forma a livello di passaggio ci saranno delle segnalazioni e delle indicazioni. E poi, la grande novità che è stata inserita sulla certificazione sui controlli è stato il ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso in sostanza vuol dire che mi accorgo di aver fatto un errore, di aver sbagliato un qualcosa, e da questo punto posso evidenziarlo, posso io stesso segnalare che mi sono accorto di aver commesso quell’errore. Questo consente, a chi lo fa, avere una sanzione ridotta di cinque volte; solo un quinto della sanzione viene pagato, rispetto al fatto che se invece viene individuato da un organismo di controllo – per esempio, se l’onere è di 1000 euro, me ne faccio un ravvedimento operoso e ne pago 200.

Stefano: Ma funzionerà per gli istituti? Immagino arrivi dall’Agenzia delle Entrate, immagino che sia stato mutuato da quello. Quindi, il ravvedimento operoso presuppone una scoperta, un’iniziativa del percorso da parte del produttore stesso.

Biestro: Esatto. E anche qui non lo abbiamo ancora chiarissimo, ma ci sarà una formulazione, ci saranno dei tempi determinati per cui se io lo segnalo, rientro in questa casistica e pago ridotto, ecco, questo è il succo.

Stefano: Quindi ci sarà un tempo in cui il produttore potrà magari accorgersi di non aver rispettato delle cose, e in cui potrà accedere a questo tipo di istituto. Il Testo Unico definisce anche un periodo vendemmiale, uno per tutti, giusto?

Biestro: Il periodo vendemmiale, sostanzialmente, finora era fissato ogni anno dalle singole regioni, e ogni regione aveva un po’ a modo suo il tempo e le procedure. Poi passavano per le regioni e le regioni definivano il periodo vendemmiale, con alcuni problemi, perché poi magari qualcuno intendeva vendemmiare prima e magari si fissava il 1° settembre, e qualcuno già a fine agosto – magari vini-base da spumante in Piemonte – voleva già vendemmiare. Oppure si chiudeva il 30 novembre, magari c’erano dei principi di fermentazione ancora per determinate tipologie di prodotto… per cui, adesso, sostanzialmente, si è definito che il periodo vendemmiale è definito a livello nazionale, ed è già fin d’ora fissato per tutta Italia dal 1° agosto al 31 dicembre…

Stefano: Beh, un periodo molto ampio in cui c’è dentro tutto.

Biestro: Certo, si può far fermentare in cantina totalmente, durante tutti questi cinque mesi, quindi dal 1° di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre: cinque mesi praticamente complessivi. In più, c’è la possibilità in cui viene consentita la fermentazione e la rifermentazione anche fuori da questo periodo, se è previsto nel disciplinare di produzione. E lì potrebbe essere prevista nel caso nostro, a livello piemontese, ad esempio per alcuni Passiti: si mettono in alcune cassette e si lasciano appassire all’interno delle cassette e magari, anziché farlo fermentare assolutamente entro dicembre, magari lo si può fare anche a gennaio-febbraio. Questo deve essere previsto dal disciplinare, e comunque poi bisognerà fare una richiesta specifica.

Stefano: Un’altra questione importante è sempre quella delle etichette: l’etichettatura, un tema importante per gli aspetti di trasparenza, ma anche tra l’altro di marketing e posizionamento del nostro vino… noi sappiamo che ogni tanto ci sono delle questioni relative a quello che si può scrivere o non si può scrivere in etichetta, su questo il Testo Unico ha detto qualcosa?

Biestro: Sui vini, sostanzialmente, è stato fissato se si possono inserire o meno i nomi dei vitigni, e qui sarà stabilito come si potrà fare e quali possono essere le forme di informazione e comunicazione al consumatore per comunicare quali sono i vitigni contenuti all’interno dei singoli vini a denominazione di origine protetta o limitazione geografica. L’altra grande novità, oltre a questo, è che nel Testo Unico del Vino si è inserita la possibilità di utilizzare dei nomi geografici più ampi rispetto alla DOP o all’IGP che collochino territorialmente l’azienda. Noi abbiamo avuto esempi, in passato, in cui molti avevano fatto delle multe perché uno aveva scritto ad esempio che Gavi era in Piemonte. Anche perché molti, ad esempio, Gavi lo conoscevano in Liguria; e loro hanno detto “No, siamo in Piemonte”. E gli hanno fatto la multa perché il Piemonte è una Denominazione di Origine e non poteva essere utilizzata. Faccio questo prodotto e mi trovo nelle Langhe: chiaramente, se uno è a Monforte o a Barolo e dice che è nelle Langhe, non c’è nessuno che possa contestarglielo questo. Anche se le Langhe non sono amministrativamente delimitate, ma geograficamente indubbiamente lo sono, quindi uno sa dove ci si trova. E se uno dice che è in Piemonte, lì abbiamo anche addirittura una delimitazione amministrativa chiarissima: o ci sei o non ci sei, quindi se dico che sono in Piemonte e lo posso comprovare, posso chiaramente scriverlo. Mi sembra che sia una cosa legittima, che si possa fare. E questo è stato ufficializzato dal Testo Unico.

Stefano: Parliamo di registri, e magari anche di contraffazione. Su questo ci sono delle novità che arrivano dalla Legge?

Biestro: Sui registri c’è in pista tutta una novità enorme, nel senso che si arriverà all’informatizzazione generalizzata di tutti i registri di cantina. Cioè, sostanzialmente, ci si potrà collegare alla Banca Dati del SIAN, e i registri di cantina – che oggi venivano gestiti individualmente, ognuno con il proprio registro, a mano o in modo informatico, ma con il proprio programma – saranno tutti sotto un grande, mega-programma e questo, praticamente (la legge lo prevede), partirà dal 1° gennaio 2017: questa è una grandissima novità, e andremo a vedere che cosa succederà.

Stefano: Ci aggiorni su questo, nel senso che noi abbiamo già intervistato dei responsabili del Ministero che ci hanno raccontato di questo passaggio, che come lei ricorderà, aveva già avuto una precedente scadenza, adesso è gennaio 2017. I produttori ci stanno arrivando? Ci sono? Ci saranno?

Biestro: Ma no… detto proprio apertamente e “fuori dai denti”: noi abbiamo fatto delle prove in nome e per conto dei nostri associati e per alcuni nostri produttori. Qualche difetto e qualche buco c’è nel programma, c’è a livello centrale e nel SIAN: abbiamo visto che alcune operazioni non sono così lineari, non è così semplice, ci sono dei problemi; però, tutto sommato, se questa scadenza va avanti, secondo me deve esserci chiaramente una comprensione reciproca tra noi, il mondo della produzione e chi controlla, per cercare di interpretare capendo dove ci sono dei problemi e cercando di risolverli. Per cui, tanto da un giorno bisognava pur iniziare, e secondo me va bene che sia mantenuto il 1° gennaio 2017 con il fatto di vedere insieme perché ci sono delle cose che chiaramente non sono ancora perfettamente a punto, ecco, per essere molto chiari. Io credo che nel giro di sei mesi però si possa e ci si debba dare a regime, e sono convinto del fatto che si possa partire con questa operazione lavorando seriamente…

Stefano: Uno slittamento dell’obbligo, sostanzialmente.

Biestro: Secondo me bisogna mantenere l’obbligo impostando, almeno nei primi sei mesi, non un regime sanzionatorio ma un regime di indicazioni: insieme capire, perché qui assolutamente non c’è mancanza di volontà né da una parte né dall’altra, ma magari ci sono dei problemi a livello informatico che non sono ancora totalmente risolti, tutto lì.

Stefano: Ma al momento esistono delle sanzioni per chi non riesce a fare questo passaggio?

Biestro: No, non c’è una sanzione. Chiaramente le sanzioni sono poi legate alla tenuta dei registri, però, per capirci: il produttore ha oggi un programma informatico di una qualsiasi società, che deve colloquiare con un programma informatico a livello nazionale. Chiaramente mi insegna Lei che quando cambi un programma e passi da un programma gestionale a un altro ci sono problemi: normalmente tagli un’azienda quando fai quel singolo passaggio lì. Immaginiamoci qui con le migliaia di aziende che vanno ad impattare su un programma nazionale come gestione di decine, se non centinaia, di programmi informatici diversi, gestibili da società diverse, che devono colloquiare con un sistema centrale, ecco. Non so se ho reso l’idea di qual è la problematica.

Stefano: Certo, questa digitalizzazione di un settore non poi è così semplice, almeno i fatti ci stanno raccontando questo. Però, scusi, abbiamo introdotto questo elemento dei registri digitali; sui registri cosa dice questo Testo Unico? Dice qualcosa di nuovo?

Biestro: No. Sostanzialmente dice che quelli dotati di sistemi informatici aziendali devono collegarsi alla Banca Dati del SIAN, assolvendo in quel modo gli obblighi e i termini di registrazione dei propri dati, ecco. In pratica dice: “Adeguatevi a quello che è il decreto ministeriale del marzo 2015”.

Stefano: Ok. Quindi adeguatevi, sapendo che peraltro non c’è una sanzione, che poi ci sono dei problemi come mi stava Lei raccontando, per cui poi alla fine bisognerà accompagnare un attimo questo passaggio, che si dimostra complesso evidentemente sia parte ai produttori, sia parte centrale. Un altro tema: a proposito di semplificazione, che credo sia fosse anche uno degli obiettivi del Testo Unico e anche un po’ di tutte le leggi quadro che in Italia si dicono di voler prendere per eliminare o togliere un po’ di burocrazia. Lei lo sa molto meglio di me che quando si parla con un produttore, uno dei suoi principali crucci è il tempo che passa sulle carte piuttosto che magari in cantina, in vigna o da qualche parte del mondo a vendere il suo vino. Ecco, sulla semplificazione, c’è qualche passaggio su...

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Testo Unico del Vino. Dopo due anni e mezzo di lavori l’Italia da fine novembre si è dotata di un ambizioso quadro normativo per tutto il settore. Novanta articoli che mandano in pensione, riassumendoli per lo più, diversi altri testi tra i quali quello sulle disposizioni sanzionatorie, la legge Collavini del 2006 n.82 sull’OCM, la legge 2010 n. 61 sulle denominazioni di origine.

Chi sottolinea le debolezze del dispositivo spiega che, nei dettagli, molto è rimandato ai 20 decreti attuativi attesi entro l’anno.

Chi ne commenta la rilevanza fa riferimento al tentativo di semplificare e alla sintesi delle posizioni, al fatto che la legge nasce da un tavolo comune a cui si sono seduti il controllore centrale, i produttori tutti (i big dell’industria e i piccoli e medi che fanno l’80% del vino italiano), le organizzazioni commerciali e interprofessionali.

Ma cosa cambia davvero per con il nuovo testo unico del vino?

Gianluigi Biestro, direttore di Vignaioli Piemontesi, la più grande Associazione di produttori vitivinicoli d’Italia, passa in rassegna vari aspetti toccati dal testo unico del vino: vigneti, fascette ed etichette, trasparenza, registro digitale, molto altro. Parla anche del nuovo “ravvedimento operoso” appena introdotto anche nel vino e che sta facendo discutere il settore.

Per i controlli per esempio si sta cercando di passare da un sistema sanzionatorio puro ad un sistema in cui si avvisa il produttore. ‘Ravvedimento operoso’ in sostanza vuol dire che se mi accorgo di aver fatto un errore posso io stesso segnalarlo. Se lo faccio ho una sanzione ridotta di cinque volte.

Note alla puntata:

Gianluigi Biestro, direttore di Vignaioli Piemontesi

Testo Unico del vino, il documento sul sito del Ministero

Puoi ascoltare l’intervista audio, cliccando in alto in questo articolo. Qui sotto c’è la completa trascrizione.

Stefano: Benvenuto, Biestro.

Biestro: Buongiorno a tutti.

Stefano: Allora, Gianluigi Biestro, albese, editore di Vignaioli Piemontesi, che è la più grande associazione di produttori vitivinicoli in Italia – ci sono oltre 400 soci, mi corregga se sbaglio, in 48 cantine cooperative – dentro, oltre 6000 aziende vitivinicole, con 382 aziende individuali, di fatto. Poi, fa parte del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, Presidente Unavini, insomma, anche altri incarichi negli organismi di tutela e valorizzazione del vino italiano. Quindi, ecco, Biestro, la sentiamo molto volentieri oggi perché così ci aiuta a capire… lei che è così da sempre in contatto con le esigenze e la vita dei nostri produttori, ci aiuta a capire l’impatto che può avere questo Testo Unico del vino. Dunque, giusto per introdurre la questione: da fine novembre abbiamo questo nuovo Testo Unico, il Ministro Martina dice che c’è un taglio alla burocrazia, per un settore che vale oltre i 14 miliardi di euro – qualcuno ha stimato novanta articoli che di fatto mandano in pensione 4000 pagine di altre leggi e provvedimenti, un lungo iter dalla primavera del 2014… insomma, un tentativo ambizioso di semplificare e che segna l’Italia un po’ come il primo paese in Europa che fa questo tipo di accorpamento in un unico strumento legislativo per un intero settore. Ecco quindi, adesso chiedo a Lei di aiutarci ad introdurre il Testo Unico, partendo, direi, dalle cose che non valgono più. Il Testo Unico manda in pensione un po’ di cose, non è così?

Biestro: Sì. Intanto, mette insieme il titolo. Noi lo semplifichiamo in testo unico, in realtà non è così lineare, nel senso che il titolo è “Disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino”. In sostanza, si è divenuti a una semplificazione, e si sono messe insieme, abrogando 4-5 decreti legislativi – principalmente quello delle disposizioni sanzionatorie, del 10 agosto 2000, il 260; la Legge Collavini e il decreto sostanzialmente delle DOC: il Decreto Legislativo n.61 del 2010. Quindi in grosso, il Testo Unico del Vino vuole sostanzialmente essere un approccio più chiaro e semplificato a tutta la materia legislativa del vino, che parte dal vigneto e arriva non solo alla cantina, arriva proprio anche alla commercializzazione con i controlli e tutto quanto ne consegue.

Stefano: Certo, quindi una legge che impatta tutto il settore, come si diceva, perché poi noi sappiamo che parlare del settore del vino vuole anche parlare di un settore in fatto omogeneo. Questa materia rinvia, per altro, come tutti i testi unici, ad una serie di decreti attuativi che verranno, giusto? Ci sono venti decreti, che dovrebbero entrare in funzione entro un anno dal testo unico: ci spiega meglio questo passaggio?

Biestro: Sì, questo è un po’ una debolezza per certi versi, ma ha la possibilità di mettere a punto le misure con maggior calma. In buona sostanza, c’erano posizioni non uniformi della filiera su alcune posizioni e da allora, per poter chiudere un decreto, e dare un’opportunità a livello legislativo di messa a punto complessiva, si è scelto di fare questo testo, di dare alla luce il Testo Unico del Vino con l’impegno di andare a rivedere, a livello di documento – nel tempo e, per la precisione, come ha detto giustamente Lei, nell’arco di un anno – nei particolari, per andare a decretare su ogni singolo argomento che si ritiene di dover affrontare andando ad un rimando a dei decreti attuativi. E praticamente sono disseminati su tutto il Testo Unico: si parte dall’Art. 4, dove ci sono le disposizioni generali, e si arriva a tutti i decreti attuativi per le sanzioni… Sì, in sostanza si sono date delle linee di principio, non è che si sia… però le linee di principio devono essere rese pratiche con questi decreti attuativi, sostanzialmente.

Stefano: Senta, allora ci aiuti a capire con degli esempi quello che invece già cambia, insomma. Io l’ho ascoltata qualche giorno fa proprio presso la sede dei Vignaioli Piemontesi, fare un excursus selezionando alcuni punti e spunti, muovendo proprio dagli articoli del Testo Unico che impattano fin da oggi con la vita dei produttori. Rifacciamo questa ricognizione al volo: per esempio, i vigneti eroici e storici – si occupa anche di questo, anche, il Testo Unico, no?

Biestro: Sì, e anche qui, l’Art. 7 rimanda proprio ai criteri di individuazione dei vigneti eroici. Sostanzialmente, il Testo Unico del Vino specifica e dà un’attenzione ai vigneti situati in aree soggette a rischio idrogeologico o avente particolare pregio paesaggistico/storico/ambientale, però non delimita e determina quali sono esattamente. Qui probabilmente un decreto andrà a identificare la pendenza, le caratteristiche che devono avere certi vigneti per essere definiti “eroici”, e chiaramente il Testo Unico non prevede nessun tipo di finanziamento o impegno finanziario: quando si entrerà in merito, probabilmente bisognerà prevedere anche qualche aspetto che riguardi anche la parte finanziaria, di eventuali finanziamento a determinati vigneti, a determinate condizioni. Poi, sempre per quel che riguarda il vigneto, all’Art. 35 c’è tutta la parte che riguarda il supero e che consente, per le denominazioni di origine… In passato finora, per le denominazioni di origine, potevano essere riclassificate a DOC o a IGT solo loro, sostanzialmente. D’ora in avanti, ammesso anche l’utilizzo dei superi di una DOP per andare ad un’altra DOC.

Stefano: Facciamo un esempio.

Biestro: Ecco, per essere molto chiari: noi potevamo fare la scelta da Barolo a Langhe e Nebbiolo, da Barolo a comunque a una denominazione di origine Barolo, che è un DOCG, a una denominazione di origine controllata. In futuro potremo partire da una denominazione di origine controllata – tipo ad esempio il Barbera d’Alba, che non è ancora DOCG , è DOC – e dal Barbera d’Alba si potrà scendere a Langhe e Nebbiolo utilizzando i superi del Barbera d’Alba. Questa, cosa che non era attualmente ammessa. C’è ancora un passaggio fondamentale, che è quello che la DOP, quella che noi definiamo “di irritabilità”, quella che sta di sotto e che deve essere di più ampia estensione – per cui parliamo di Barolo, andiamo a Langhe, al limite si va in Piemonte, tanto per dare un esempio della limitazione territoriale: quella ricaduta, però, deve – è prevista in una recente circolare ministeriale, ed è stato ufficializzato anche nel Testo Unico, che quella ricaduta deve essere interpellata. Mentre, l’IGT, cosa che noi in Piemonte non abbiamo, la ricaduta per IGT è sempre consentita.

Stefano: Ok. Quindi, in caso di IGT non servirà più nessun altro provvedimento, mentre negli altri casi i disciplinari dovranno prevedere sostanzialmente anche questa possibilità.

Biestro: I disciplinari, dove si va a ricadere, dovranno prevederla. Dovrà essere previsto esplicitamente nel disciplinare.

Stefano: Bene. L’ho poi sentita parlare di sanzioni: su questo che novità abbiamo?

Biestro: In sostanza, più che altro si sta cercando, per quel che è possibile, di passare da un sistema sanzionatorio puro ad un sistema dove viene sostanzialmente avvisato il produttore, e quindi dandogli delle indicazioni. Innanzitutto, prima di arrivare a sanzionare ti avviso, nel senso che in una qualche forma a livello di passaggio ci saranno delle segnalazioni e delle indicazioni. E poi, la grande novità che è stata inserita sulla certificazione sui controlli è stato il ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso in sostanza vuol dire che mi accorgo di aver fatto un errore, di aver sbagliato un qualcosa, e da questo punto posso evidenziarlo, posso io stesso segnalare che mi sono accorto di aver commesso quell’errore. Questo consente, a chi lo fa, avere una sanzione ridotta di cinque volte; solo un quinto della sanzione viene pagato, rispetto al fatto che se invece viene individuato da un organismo di controllo – per esempio, se l’onere è di 1000 euro, me ne faccio un ravvedimento operoso e ne pago 200.

Stefano: Ma funzionerà per gli istituti? Immagino arrivi dall’Agenzia delle Entrate, immagino che sia stato mutuato da quello. Quindi, il ravvedimento operoso presuppone una scoperta, un’iniziativa del percorso da parte del produttore stesso.

Biestro: Esatto. E anche qui non lo abbiamo ancora chiarissimo, ma ci sarà una formulazione, ci saranno dei tempi determinati per cui se io lo segnalo, rientro in questa casistica e pago ridotto, ecco, questo è il succo.

Stefano: Quindi ci sarà un tempo in cui il produttore potrà magari accorgersi di non aver rispettato delle cose, e in cui potrà accedere a questo tipo di istituto. Il Testo Unico definisce anche un periodo vendemmiale, uno per tutti, giusto?

Biestro: Il periodo vendemmiale, sostanzialmente, finora era fissato ogni anno dalle singole regioni, e ogni regione aveva un po’ a modo suo il tempo e le procedure. Poi passavano per le regioni e le regioni definivano il periodo vendemmiale, con alcuni problemi, perché poi magari qualcuno intendeva vendemmiare prima e magari si fissava il 1° settembre, e qualcuno già a fine agosto – magari vini-base da spumante in Piemonte – voleva già vendemmiare. Oppure si chiudeva il 30 novembre, magari c’erano dei principi di fermentazione ancora per determinate tipologie di prodotto… per cui, adesso, sostanzialmente, si è definito che il periodo vendemmiale è definito a livello nazionale, ed è già fin d’ora fissato per tutta Italia dal 1° agosto al 31 dicembre…

Stefano: Beh, un periodo molto ampio in cui c’è dentro tutto.

Biestro: Certo, si può far fermentare in cantina totalmente, durante tutti questi cinque mesi, quindi dal 1° di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre: cinque mesi praticamente complessivi. In più, c’è la possibilità in cui viene consentita la fermentazione e la rifermentazione anche fuori da questo periodo, se è previsto nel disciplinare di produzione. E lì potrebbe essere prevista nel caso nostro, a livello piemontese, ad esempio per alcuni Passiti: si mettono in alcune cassette e si lasciano appassire all’interno delle cassette e magari, anziché farlo fermentare assolutamente entro dicembre, magari lo si può fare anche a gennaio-febbraio. Questo deve essere previsto dal disciplinare, e comunque poi bisognerà fare una richiesta specifica.

Stefano: Un’altra questione importante è sempre quella delle etichette: l’etichettatura, un tema importante per gli aspetti di trasparenza, ma anche tra l’altro di marketing e posizionamento del nostro vino… noi sappiamo che ogni tanto ci sono delle questioni relative a quello che si può scrivere o non si può scrivere in etichetta, su questo il Testo Unico ha detto qualcosa?

Biestro: Sui vini, sostanzialmente, è stato fissato se si possono inserire o meno i nomi dei vitigni, e qui sarà stabilito come si potrà fare e quali possono essere le forme di informazione e comunicazione al consumatore per comunicare quali sono i vitigni contenuti all’interno dei singoli vini a denominazione di origine protetta o limitazione geografica. L’altra grande novità, oltre a questo, è che nel Testo Unico del Vino si è inserita la possibilità di utilizzare dei nomi geografici più ampi rispetto alla DOP o all’IGP che collochino territorialmente l’azienda. Noi abbiamo avuto esempi, in passato, in cui molti avevano fatto delle multe perché uno aveva scritto ad esempio che Gavi era in Piemonte. Anche perché molti, ad esempio, Gavi lo conoscevano in Liguria; e loro hanno detto “No, siamo in Piemonte”. E gli hanno fatto la multa perché il Piemonte è una Denominazione di Origine e non poteva essere utilizzata. Faccio questo prodotto e mi trovo nelle Langhe: chiaramente, se uno è a Monforte o a Barolo e dice che è nelle Langhe, non c’è nessuno che possa contestarglielo questo. Anche se le Langhe non sono amministrativamente delimitate, ma geograficamente indubbiamente lo sono, quindi uno sa dove ci si trova. E se uno dice che è in Piemonte, lì abbiamo anche addirittura una delimitazione amministrativa chiarissima: o ci sei o non ci sei, quindi se dico che sono in Piemonte e lo posso comprovare, posso chiaramente scriverlo. Mi sembra che sia una cosa legittima, che si possa fare. E questo è stato ufficializzato dal Testo Unico.

Stefano: Parliamo di registri, e magari anche di contraffazione. Su questo ci sono delle novità che arrivano dalla Legge?

Biestro: Sui registri c’è in pista tutta una novità enorme, nel senso che si arriverà all’informatizzazione generalizzata di tutti i registri di cantina. Cioè, sostanzialmente, ci si potrà collegare alla Banca Dati del SIAN, e i registri di cantina – che oggi venivano gestiti individualmente, ognuno con il proprio registro, a mano o in modo informatico, ma con il proprio programma – saranno tutti sotto un grande, mega-programma e questo, praticamente (la legge lo prevede), partirà dal 1° gennaio 2017: questa è una grandissima novità, e andremo a vedere che cosa succederà.

Stefano: Ci aggiorni su questo, nel senso che noi abbiamo già intervistato dei responsabili del Ministero che ci hanno raccontato di questo passaggio, che come lei ricorderà, aveva già avuto una precedente scadenza, adesso è gennaio 2017. I produttori ci stanno arrivando? Ci sono? Ci saranno?

Biestro: Ma no… detto proprio apertamente e “fuori dai denti”: noi abbiamo fatto delle prove in nome e per conto dei nostri associati e per alcuni nostri produttori. Qualche difetto e qualche buco c’è nel programma, c’è a livello centrale e nel SIAN: abbiamo visto che alcune operazioni non sono così lineari, non è così semplice, ci sono dei problemi; però, tutto sommato, se questa scadenza va avanti, secondo me deve esserci chiaramente una comprensione reciproca tra noi, il mondo della produzione e chi controlla, per cercare di interpretare capendo dove ci sono dei problemi e cercando di risolverli. Per cui, tanto da un giorno bisognava pur iniziare, e secondo me va bene che sia mantenuto il 1° gennaio 2017 con il fatto di vedere insieme perché ci sono delle cose che chiaramente non sono ancora perfettamente a punto, ecco, per essere molto chiari. Io credo che nel giro di sei mesi però si possa e ci si debba dare a regime, e sono convinto del fatto che si possa partire con questa operazione lavorando seriamente…

Stefano: Uno slittamento dell’obbligo, sostanzialmente.

Biestro: Secondo me bisogna mantenere l’obbligo impostando, almeno nei primi sei mesi, non un regime sanzionatorio ma un regime di indicazioni: insieme capire, perché qui assolutamente non c’è mancanza di volontà né da una parte né dall’altra, ma magari ci sono dei problemi a livello informatico che non sono ancora totalmente risolti, tutto lì.

Stefano: Ma al momento esistono delle sanzioni per chi non riesce a fare questo passaggio?

Biestro: No, non c’è una sanzione. Chiaramente le sanzioni sono poi legate alla tenuta dei registri, però, per capirci: il produttore ha oggi un programma informatico di una qualsiasi società, che deve colloquiare con un programma informatico a livello nazionale. Chiaramente mi insegna Lei che quando cambi un programma e passi da un programma gestionale a un altro ci sono problemi: normalmente tagli un’azienda quando fai quel singolo passaggio lì. Immaginiamoci qui con le migliaia di aziende che vanno ad impattare su un programma nazionale come gestione di decine, se non centinaia, di programmi informatici diversi, gestibili da società diverse, che devono colloquiare con un sistema centrale, ecco. Non so se ho reso l’idea di qual è la problematica.

Stefano: Certo, questa digitalizzazione di un settore non poi è così semplice, almeno i fatti ci stanno raccontando questo. Però, scusi, abbiamo introdotto questo elemento dei registri digitali; sui registri cosa dice questo Testo Unico? Dice qualcosa di nuovo?

Biestro: No. Sostanzialmente dice che quelli dotati di sistemi informatici aziendali devono collegarsi alla Banca Dati del SIAN, assolvendo in quel modo gli obblighi e i termini di registrazione dei propri dati, ecco. In pratica dice: “Adeguatevi a quello che è il decreto ministeriale del marzo 2015”.

Stefano: Ok. Quindi adeguatevi, sapendo che peraltro non c’è una sanzione, che poi ci sono dei problemi come mi stava Lei raccontando, per cui poi alla fine bisognerà accompagnare un attimo questo passaggio, che si dimostra complesso evidentemente sia parte ai produttori, sia parte centrale. Un altro tema: a proposito di semplificazione, che credo sia fosse anche uno degli obiettivi del Testo Unico e anche un po’ di tutte le leggi quadro che in Italia si dicono di voler prendere per eliminare o togliere un po’ di burocrazia. Lei lo sa molto meglio di me che quando si parla con un produttore, uno dei suoi principali crucci è il tempo che passa sulle carte piuttosto che magari in cantina, in vigna o da qualche parte del mondo a vendere il suo vino. Ecco, sulla semplificazione, c’è qualche passaggio su...

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